mercoledì 20 ottobre 2021

La Costituzione ed il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

 

Se l'Italia si sta orientando sempre più verso forme di governo antiche e già vissute (oligarchie, dittatura) è perché tanto le istituzioni quanto la maggioranza della popolazione non hanno mai preso in considerazione i dettami di quella che, come essa stessa recita, è la legge fondamentale dello Stato su cui devono ispirarsi ed attenersi tutte le norme che secondo la gerarchia delle fonti del diritto si pongono in un livello inferiore ad essa ed hanno quindi una valenza inferiore.

Ogni cosa ed abuso hanno un limite e adesso basta ! Bisogna iniziare a querelare chiunque, a prescindere dal ruolo che svolge, viola i diritti costituzionali e i diritti stabiliti dai molteplici trattati internazionali che lo Stato italico ha sottoscritto e recepito con leggi di ratifica vincolando quindi lo Stato ad attuarli. Chi sbaglia deve pagare.

Art. XVIII disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato"

Art. 54 Costituzione:
"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge."

Ministri, Sindaci, Presidente del consiglio dei ministri, Presidente della repubblica ed AGENTI delle forze dell'ordine prestano giuramento di fedeltà alla legge fondamentale dello Stato con la seguente formula:

«Giuro  di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i  doveri  del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia  delle  libere istituzioni». 

Non può quindi esistere nessun ordine superiore che giustifichi chi ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana ad ignorarla o, peggio ancora, a violarne i suoi principi. La responsabilità è in certi casi individuale e il famoso processo di Norimberga dovrebbe avere reso chiaro questo concetto in quanto i principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella sentenza del tribunale di Norimberga del 1950 recita al:

Principio IV:

"Il fatto che una persona abbia agito obbedendo ad un ordine del suo governo o di un suo superiore non esclude la responsabilità della persona secondo il diritto internazionale, purché la sua scelta morale fosse di fatto possibile."

Un tipico esempio di inosservanza dei principi costituzionali riguardanti il diritti dei cittadini previsti agli artt. 21 
e 17 della Costituzione italiana, da parte delle forze dell'ordine, è dato dal negare tali diritti attraverso una PRASSI che non trova alcun riscontro nella Costituzione italiana, ossia negare l'autorizzazione NON NECESSARIA alle manifestazioni di protesta in luoghi pubblici (piazze, strade, etc.) o di interrompere con l'uso della forza tali eventi senza comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.

Le forze dell'ordine presenti in tali occasioni osservano ancora una norma emanata ai tempi del regime fascista la quale essendo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione italiana a partire dal 1948 presenta dei palesi aspetti illegittimi (anti-costituzionali).

Mentre l'art. XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana recita:
"È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista."

poiché al fascismo furono attribuiti crimini contro i diritti umani ed anti-democratici, ancora oggi nel nostro ordinamento giuridico legislativo abbiamo norme risalenti all'epoca fascista (Regi decreti e Decreti luogotenenziali).

Il partito fascista ebbe pieno potere a partire dal 1922 e la norma che ancora oggi applicano riguardo alle manifestazioni e proteste di piazza dei cittadini (artt. 21 e 17 Cost.), ministri (della difesa e dell'interno), prefetti, questori, e agenti delle forze dell'ordine di qualsiasi corpo è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ossia il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che è stato emanato quindi dal regime fascista.

Vi sembra normale che nella Costituzione italiana sia vietata la riorganizzazione del partito fascista e nel nostro ordinamento esistano ancora leggi fasciste in pieno vigore ed applicazione ? 

Entriamo nei dettagli:

Art. 17 Cost.:
"- 
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
- Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
- Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica."


Art. 20 del TULPS:
"Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti."

La Costituzione italiana distingue i luoghi aperti al pubblico (sale conferenza, cinema, teatri, bar, ... locali al chiuso ma aperti al pubblico) e luoghi pubblici (piazze, strade).
Per le riunioni nei luoghi aperti al pubblico non è richiesto alcun preavviso (e tanto meno ingerenza delle forze dell'ordine), per i luoghi pubblici è richiesto un preavviso che comunque non implica un'autorizzazione.

A cosa serve il preavviso ? Le forze dell'ordine devono garantire l'ordine ed il preavviso serve per dare modo a tali forze di organizzare una protezione ai cittadini che sentono la necessità di manifestare un dissenso di cui ne godono il diritto (art. 21 Cost.). Questo implica che le forze dell'ordine, avendo avuto il tempo di organizzarsi, possono intervenire con la forza SOLO per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, motivi che si possono comprovare nel momento in cui si verificano e NON PRIMA... su mere ipotesi.
Ecco perché la Costituzione italiana esclude l'autorizzazione delle autorità per le manifestazioni di protesta nei luoghi pubblici.

Per concludere:
E' giusto dare il preavviso (almeno 3 giorni prima) alle autorità per permettere alle forze dell'ordine di tutelare i cittadini che intendono manifestare un dissenso in luoghi pubblici ma non si può mai vietare tale diritto. L'autorizzazione è quindi un atto dell'autorità non contemplato dalla Costituzione italiana.
NON ESISTONO MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATE.

Il divieto espresso all'art. 17 della Costituzione e lo scioglimento della manifestazione di protesta in luogo pubblico può avvenire SOLO per comprovati motivi di ordine pubblico e non per sospettati motivi di ordine pubblico. Il divieto e lo scioglimento di una manifestazione può avvenire secondo la Costituzione solo quando la manifestazione è in corso.

L'art. 20 del TULPS addirittura prevede che le forze dell'ordine possano disciogliere una manifestazione/riunione anche in luoghi aperti al pubblico, dove non è richiesto neppure un preavviso e dove non dovrebbero neppure presenziare o ingerire in alcun modo. Tale norma risale al periodo fascista dove non era neppure consentito criticare o urlare contro le autorità e le istituzioni ma dal 1948 non è più così.
A quei tempi le autorità erano onnipotenti ed incriticabili, proprio perché vigeva una dittatura, ma dal 1948 in poi le autorità e le istituzioni si possono criticare benissimo e la Costituzione stessa lo lascia intendere poiché lo Stato non è infallibile:

Art. 28 Cost.:
"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Art. 113 Cost.:
"Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa."

Cosa preferiscono i capi di stato ? Che la gente intasi i già oberati organi giudiziari di esposti, ricorsi, denunce e querele ... oppure che protestino nelle piazze per lanciare un messaggio a chi di dovere ?
D'altra parte se le istituzioni osservassero la Costituzione italiana e facessero anch'esse il loro dovere le proteste non ci sarebbero neppure o sarebbero meno frequenti.

Occorre notare un altro particolare che si consuma da troppi decenni in Italia ogni volta che parte della popolazione intende protestare contro alcune norme o per l'assenza di norme invece necessarie.
Le forze dell'ordine usano arbitrariamente e frequentemente la violenza fisica contro manifestanti pacifici e disarmati e questo è anch'esso palesemente contrario al dettato costituzionale:

Art. 13 Cost.:
"È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà."

Gli agenti delle forze dell'ordine possono fare uso della forza e della violenza (con scudi, manganelli, pistole, idranti) solo per legittima difesa (secondo i principi costituzionali). Nelle dittature ed ai tempi del fascismo potevano sedare ed interrompere proteste pacifiche con la forza, anche se lo fanno ancora dal 1948 ad oggi, ma non potrebbero/dovrebbero.
Consiglio pertanto a tutti coloro che manifestando pacificamente e senza armi il proprio dissenso in luoghi pubblici, che hanno dato preavviso come indicato all'art. 17 Cost., vengono percossi, o anche solo bloccati, dalle forze dell'ordine di     querelare il Questore e, se si possono individuare, i singoli agenti (numero di matricola) per ABUSO D'UFFICIO (art. 323 Codice Penale), 

Bisogna in sostanza che se ne facciano tutti una ragione:
i politicanti, i governanti, i prefetti, i questori e gli agenti delle forze dell'ordine nostalgici della monarchia o della dittatura fascista... gli piaccia o meno l'Italia dal 1948 secondo la sua legge fondamentale non contempla più nulla di tale epoca e chi ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana per poi utilizzare metodi che la stessa condanna e che venivano usati ai tempi del fascismo non ha nulla da recriminare contro chi non accetta tali comportamenti e si ribella.

Solo abusi di potere propri dei regimi totalitari possono spingere tali individui ad usare ancora tali metodi e pertanto a mali estremi estremi rimedi.






2 commenti:

  1. Non fa una piega! Adesso dobbiamo vedere come fare per fare arrestare questi criminali e traditori della patria! Chi può farli arrestare?

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  2. Penso nessuno perché godendo di immunità dubito che il parlamento che ha dato la fiducia a questo governo a larghissima maggioranza autorizzerebbe la magistratura a procedere in caso di querele contro di loro.
    La querela ad ogni modo la consiglio perché aprirebbe la strada alla corte europea di strasburgo

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