sabato 31 luglio 2010

Stimolo alla riflessione per una conseguente chiara e decisa presa di posizione

Ricapitolando dopo 63 anni di Costituzione italiana:

Pare evidente a milioni e milioni di cittadini italiani che la politica, come usata da pochi rappresentanti eletti, non abbia saputo fare granché. Quindi ragioniamo per gradi:

1) - La Costituzione italiana è legge fondamentale che deve essere rispettata anche dagli organi dello Stato (art. XVIII disp. transitorie e finali) fra i quali il principale è il Parlamento perché i suoi membri sono eletti dal popolo sovrano (tralasciamo l'attuale sistema elettorale).

2 - La Costituzione italiana è un insieme di principi che devono essere gradualmente applicati e regolamentati con le Leggi (che devono essere fatte dal Parlamento) purché in armonia con i principi della Costituzione (v. legittimità delle leggi - artt. 134 e 136 Cost.).

3 - Dall'entrata in vigore della Costituzione il Parlamento ha applicato e regolamentato gradualmente con legge i principi costituzionali ed è tuttora al lavoro (Sono stati applicati tutti i principi costituzionali? In che modo? Con quali priorità?).

4 - I principi costituzionali di Democrazia Diretta (potere di controllo dei cittadini NON eletti sui cittadini eletti) di cui agli artt. 50, 56, 58, 71, 75 e 138 Cost. sono stati in parte applicati e regolamentati ed in maniera ambigua/tendenziosa (poiché il Parlamento ha posto dei paletti che di fatto limitano l'azione di controllo del popolo sugli eletti - Leggi 352/70, 120/99, 270/05).

5 - In applicazione dei principi costituzionali di autonomia degli Enti Locali (artt. 114 e segg. Cost.) lo Stato (attraverso il Parlamento) ha delegato agli amministratori locali il compito di applicare i principi di Democrazia Diretta (di cui ai citati artt. 50, 56, 58, 71, 75 e 138) con Dlgs 267/00 - art. 8 - a livello locale... compresi i principi non ancora applicati a livello nazionale (non c'è nessuna legge che regolamenta la Petizione popolare - art. 50 Cost.)

6- Se andate a leggere attentamente l'articolo 8 del Dlgs 267/00 (non è molto lungo) vi accorgerete che a livello teorico è tutto stabilito secondo una logica perfetta. Il problema è che tale logica SI PERDE a livello pratico. Perchè? Cosa può fare il popolo sovrano?

L'art. 8 Dlgs 267/00 recita quanto segue:

Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
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L'art. 70 dello stesso Decreto legislativo recita:

Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco o al presidente della provincia.

2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
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Provate a fare lo sforzo di leggervi tutti i riferimenti legislativi citati (attraverso la rete internet si può scaricare di tutto) perché non sono tanti e nel loro insieme non costituiscono nemmeno un decimo di tutte le cose meno importanti che molte persone leggono attraverso libri, romanzi e quotidiani... e riflettere durante la lettura.

Credo non sia difficile, alla fine, farsi il quadro generale della situazione per individuare la posizione che il POPOLO SOVRANO dovrebbe assumere d'ora in poi (anche se gravemente in ritardo).

Bruno Aprile - Locate Varesino - tel. 3472954867 - CCDD - Comitato Cittadino Democrazia Diretta
http://comitatocittadinodemocraziadiretta.blogspot.com/

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