domenica 4 novembre 2012

Storia di una legge (anti-corruzione)

Finalmente la legge anti-corruzione ! O almeno così è stata definita :-)

Personalmente quando si tratta di regolamentare con legge certe tematiche, conoscendo la Casta italica, sono sempre più fermo nell'idea che su certe tematiche - appunto - occorre lo strumento del referendum confermativo.

Se una legge approvata dal parlamento - specie dal nostro parlamento e che riguarda specialmente la corruzione, la concussione, etc. - non viene approvata dal popolo prima che entri in vigore può fare ingentissimi danni alla popolazione (in teoria sovrana :-).

Ma vediamo come si è evoluta nel tempo questa legge ormai approvata il 31 ottobre ultimo scorso (v. sito del Senato).

Intanto mi preme evidenziare che quando si parla di questioni attraverso le quali chi ha potere ed autorità ci sguazza alla grande le cose vanno MOLTO per le lunghe. Infatti su tale questione i disegni di legge presentati sono stati tantissimi e a partire da poco prima della metà anno 2010.

Come si evince dalla scheda ad esso relativa, dal sito del Senato linkato sopra, i testi definitivi approvati dal Senato (S.2156-B) e dalla camera (C.4434-B) avevano assorbito diversi disegni di legge presentati da alcuni a partire, come detto, da metà anno 2010.
Fra questi disegni di legge c'era il c.4906, presentato dall'Onorevole Donatella Ferranti e da altri 33 co-firmatari facenti parte TUTTI del PD (vedi elenco sotto).


Estrapolo quanto riportato all'articolo 1 del ddl c.4906 presentato dai parlamentari sopra elencati.


Art. 1.
(Eliminazione del reato di concussione e ampliamento della fattispecie del reato di corruzione).
      1. L'articolo 317 del codice penale è abrogato.
      2. All'articolo 318 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve,» sono inserite le seguenti: «anche mediante induzione,»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve» sono inserite le seguenti: «, anche mediante induzione,».
      3. All'articolo 319 del codice penale, dopo la parola: «riceve,» sono inserite le seguenti: «anche mediante induzione,».
      4. All'articolo 629 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «La pena di cui al secondo comma si applica anche quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In tale caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

      5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «501-bis,» è inserita la seguente: «629,».


Questi onorevoli volevano addirittura ELIMINARE il reato di concussione.

Come già detto questo ddl è stato assorbito in un testo unico assieme ad altri ddl e quello approvato in via definitiva - ormai legge - non prevede l'abrogazione del reato di concussione ma conoscendo i cavalli non escludo che in realtà abbiano voluto aggirare tanto quel reato quanto quello di corruzione.

Data la questione che, come ripeto, ha arricchito parecchia gente all'interno delle istituzioni PUBBLICHE e POLITICHE, non sono per niente convinto che esista una parte migliore nella maggioranza e nell'opposizione ed è per questo che ribadisco l'importanza di introdurre il referendum confermativo nella nostra Costituzione (come proposto da alcuni proponenti fra la popolazione ed oltre 50.000 sottoscrizioni - attraverso il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare Quorum Zero e Più Democrazia).

Quando si parla di conflitto di interessi e di leggi che hanno a che fare con tale conflitto deve essere il POPOLO a poter decidere l'entrata in vigore o meno di certe leggi fatte dal parlamento italico.

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