venerdì 6 agosto 2021

Governo e falsità ideologica nel D.L. 23 luglio 2021, n. 105

 Questo post potrebbe essere censurato e forse anche il blog... speriamo di no e di potere ancora godere della libertà di espressione prevista all'art. 21 della Costituzione italiana ed è dedicato a tutti coloro che si ritengono cittadini diligenti e rispettosi delle leggi.


Quello raffigurato è lo screen-shot di una pagina del sito ufficiale dell'Unione Europea riguardante un Regolamento deliberato a giugno di quest'anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea.

Prima di passare al punto che evidenzierò ritengo opportuno fare una premessa per chiarire bene quali organi e funzioni hanno alcune istituzioni dell'Unione Europea che non tutti conoscono e che è facile confondere in quanto hanno nomi simili.
Cliccando su ogni denominazione sotto elencata si avranno tutte le informazioni del caso.

1) Consiglio D'Europa
2) Consiglio Europeo
3) Consiglio dell'Unione Europea.

L'organo legislatore dell'Unione Europea è il Consiglio dell'Unione Europea e le norme che emana sono prevalenti rispetto alle norme del diritto positivo nazionale di ogni Stato parte.

Secondo la gerarchia delle fonti del diritto italiana le norme europee hanno una valenza maggiore di quelle interne e devono essere attuate mediante leggi ordinarie. Le norme nazionali quindi non devono contrastare le norme europee emanate dal Consiglio dell'Unione Europea.... e
sattamente come le norme nazionali non possono contrastare i principi esposti nella Costituzione italiana (legittimità costituzionale delle norme - artt. 134 e 136 Cost.).

Fatta questa premessa riporto per esteso l'art. 479 del Codice Penale italiano prima di passare al punto che intendo evidenziare:

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:

"Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476, 487, 493."

Il Consiglio dell'Unione Europea ed il Parlamento europeo in data 14 giugno 2021 (prima che il Governo italiano deliberasse il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105)
hanno approvato il Regolamento n. 953/2021 che all'art. 36 recita:

"È necessario prevenire la discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale è attualmente somministrato o consentito il vaccino COVID-19, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto la possibilità o hanno scelto di non farsi vaccinare."

Questa disposizione normativa dell'autorità competente e vincolante ha seguito le indicazioni del Consiglio d'Europa (organo che trasmette agli Stati parti dei consigli non vincolanti, poiché non ha potere legislativo, 
riguardanti i diritti umani) che con la risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021, ai paragrafi di seguito indicati, raccomandava agli Stati parti della UE:

"L'Assemblea sollecita quindi gli Stati membri e l'Unione Europea a:
...omissis...
7.3.1
garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo personalmente;
7.3.2
garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato..."

Riassunto:

Il Consiglio d'Europa (organo non legislativo) esortava gli Stati parti della Unione Europea a non discriminare coloro che non vogliono farsi vaccinare contro la covid-19.
Il Consiglio dell'Unione Europea (organo legislativo)  ha accolto l'esortazione del Consiglio d'Europa e nel Regolamento deliberato a giugno 2021, n. 953/2021, ha riportato le stesse identiche cose esortate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 2361/2021. Regolamento che è immediatamente esecutivo in virtù del trattato di Lisbona a suo tempo sottoscritto e ratificato con legge dallo Stato italico.

Infatti l'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) recita:

(ex articolo 249 del TCE)

"Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organismi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di queste.

Le raccomandazioni ei pareri non sono vincolanti."



Siccome l'Unione europea è formata da Stati che parlano lingue diverse, gli incaricati da ogni Stato a tradurre il testo originale del regolamento deliberato (l'Unione Europea redige i testi normativi in lingua inglese e francese) presentano la loro traduzione che viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Io ho scaricato 5 testi di detto Regolamento 
tradotti: in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo ed in italiano.

Solo il testo tradotto in lingua italiana omette la frase evidenziata col grassetto indicata sopra... che riporto (ancora) di seguito:
"o per non voler essere vaccinato."

Gli altri testi riportano la frase completa che scrivo nelle rispettive lingue:

Inglese: or chose not to be vaccinated.
Francese: ou ne souhaitent pas le faire.
Tedesco: oder weil sie sich gegen eine
Spagnolo: o han decidido no vacunarse.

Il testo tradotto in italiano omette, lo ribadisco, la frase: 
 hanno scelto di non farsi vaccinare.

Da notare che il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato emanato dopo l'emanazione del regolamento UE in questione, che viene anche citato nel Decreto Legge stesso (il Governo non può asserire di non aver saputo nulla di detto Regolamento UE) infatti leggiamo nel:

Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105
Art. 4 comma 3 lettera e):
"Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021."


Se sommiamo questo aspetto con quello evidenziato in questo mio video:



possiamo trarre le opportune ed obiettive conclusioni... 
Ed ora una domanda riflessiva:

Uno Stato che sottoscrive e ratifica trattati internazionali e comunitari ed applica tali trattati quando gli fa comodo al punto di falsificarne le traduzioni merita forse rispetto e sottomissione dei cittadini ?

Datevi una risposta, cittadini diligenti, ma guardandovi allo specchio attentamente e meditando attentamente.

Di seguito i link al regolamento tradotto in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo ed in italiano:

Inglese (clicca qui)
Francese (clicca qui)
Tedesco (clicca qui)
Spagnolo (clicca qui)
Italiano (clicca qui).




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