ATTENZIONE !! Questo post è in fase di lavorazione e lo integrerò a più riprese in relazione al tempo disponibile.
Per chi, come me, studia e diffonde la Democrazia Diretta da un ventennio non è una novità e neppure una sorpresa sapere che chi governa preferisce il cittadino che una volta che ha posto una X ogni 5 anni su una scheda elettorale se ne stia buono e zitto ma per loro sfortuna non tutti sono disposti a fare così e fra questi ci sono pure persone che osservano e studiano attentamente le loro manovre che vengono ovviamente occultate dai media di regime (perché quello italiano ormai è un regime a tutti gli effetti).
Non solo la classe "rappresentativa" ha da sempre in parte ostacolato ed in parte negato i Diritti costituzionali dei cittadini sulla carta sovrani, ma da almeno 40 anni TUTTI i rappresentanti eletti stanno dando la fiducia e stanno convertendo in legge quasi tutti i decreti legge emanati dal Governo che secondo la Costituzione italiana ha un ruolo assai diverso da quello che sta assolvendo in particolar modo da circa due anni a questa parte con il pretesto dell'emergenza sanitaria, sostituendosi totalmente al legislatore.
Prima di entrare nel merito voglio evidenziare che il Governo può avere pieni poteri in materia legislativa e regolamentare rispetto al parlamento solamente quando il parlamento stesso "abbia deliberato lo stato di guerra" (cfr. art. 78 Cost.). Senza tale delibera del parlamento il Governo è organo SUBALTERNO al parlamento in materia legislativa (art. 70 e 77 Cost.).
Facciamo un riassunto della situazione normativa Covid-19 in ordine cronologico.
Trascuro la questione medico-sanitaria perché la lascio volentieri esporre dai soggetti competenti evidenziando la sola perplessità per il fatto che gli "esperti" in campo medico-sanitario che hanno voce in capitolo sono soltanto quelli scelti dal Governo e quando manca un contraddittorio, qualunque sia la questione in gioco, si dovrebbero drizzare le antenne.
Nel tentativo di contrastare l'epidemia in corso, nonostante un anno e mezzo di limitazioni, restrizioni e privazione totale della libertà anche in assenza di provvedimento giudiziario (art. 13 Cost.) ... secondo le informazioni che diffondono il Governo ed il mainstream i contagi continuano ad aumentare ed i ricoveri ospedalieri anche.
Tengo ancora a precisare che non voglio entrare nel campo medico-scientifico e quindi non esprimo nulla in merito alle cure che molti medici hanno adottato per evitare non solo i decessi ma anche i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive... cure ostacolate dal Governo.
Tratterò quindi soltanto la parte normativa poiché se siamo soggetti tutti quanti alle norme sono queste che limitano le nostre libertà e ci rendono soggetti a sanzioni.
Nel sito istituzionale del Governo sono indicati tutti i provvedimenti normativi emanati dal gennaio 2020 (tutti tranne uno)... ma andiamo per gradi.
Potete vederli elencati nella pagina web del sito del Governo che ho salvato e stampato in formato pdf. per evitare che il Governo la modifichi (come già fatto quando fino a due mesi fa affermava che per il covid-19 non esisteva vaccino).
https://drive.google.com/file/d/1itz5uXaE-tvWUP2zJDJ9apBf8TpdxdWn/view?usp=sharing
Saltiamo i precedenti provvedimenti partendo da quello che ha istituito il green-pass, che nei provvedimenti è definito "certificazione verde" a quelli successivi.
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
Art. 9 comma 10 (da cui estrapolo il solo punto di interesse - chiunque può leggere il comma per esteso in quanto ogni legge è scaricabile dal sito della Gazzetta Ufficiale)
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ..... sentito il Garante per la protezione dei dati personali ..... sono indicati .... l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni ....e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni."
Da notare che il Decreto Legge in questione fa riferimento ad un Dpcm che deve essere emanato dal Presidente del consiglio "adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali". Nel sito istituzionale del Governo, come si può notare, l'ultimo Dpcm emanato dal Premier è quello del 2 marzo, ma il Premier ha emanato un Dpcm in attuazione del DL 52/2021 in data 17 giugno 2021 (perché non compare nell'elenco dei provvedimenti adottati dal Governo nel sito del Governo stesso ?). Una svista forse ? Sarà ma è inaccettabile. Un sito istituzionale non può fare errori ... o riporti TUTTI i provvedimenti emanati o non ne riporti nessuno.
Il giorno successivo all'emanazione del Decreto Legge sopra indicato il Garante della Privacy ammonisce il Governo con provvedimento n. 156 del 23 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale osservando:
1) In via preliminare, si rileva che, in violazione dell'art. 36, par. 4, del regolamento, il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, e' stato adottato senza che il Garante sia stato consultato.
Il tempestivo e necessario coinvolgimento dell'Autorità, previsto anche «durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo», oltre a evitare il vizio procedurale, avrebbe consentito all'Autorità di indicare tempestivamente modalità e garanzie contribuendo all'introduzione di una misura necessaria al contenimento dell'emergenza epidemiologica, rispettosa della disciplina in materia di protezione dei dati personali fin dalla progettazione.
2) Come anzidetto il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento (articoli 6, par. 2 e 9) e dal codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter e 2-sexies). In via principale, l'impianto normativo non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione della certificazione verde, elemento essenziale al fine di valutare la proporzionalità della norma, richiesta dall'art. 6 del regolamento , anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, secondo cui la base giuridica che individua un obiettivo di interesse pubblico deve prevedere un trattamento di dati personali proporzionato rispetto alla finalità legittima perseguita.
OSSERVAZIONI:
Il Governo, col Decreto Legge 52/2021, sembra dare la dovuta importanza al Garante della Privacy che però non ha consultato prima di emanare il Decreto Legge. Il Presidente della repubblica firma il Decreto Legge senza battere ciglio, così pure il Ministro della Giustizia che è stata presidente uscente della Corte costituzionale (andiamo bene !!).
Il Parlamento ha pure convertito tale decreto con Legge 17 giugno 2021, n. 87.
In pratica se ne sono fottuti tutti altamente del Garante e di conseguenza del Regolamento Europeo sulla Privacy (che secondo la gerarchia delle fonti del diritto prevale sulle leggi ordinarie italiane) oltre che della Legge italiana sulla Privacy.
Continua...
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