lunedì 11 novembre 2013

Lezione di grammatica ai rappresentanti eletti

Non posso non usare il mio ormai consueto tono polemico, e forse anche provocatorio, nei confronti degli amministratori eletti (a livello locale in questo caso).

Come ho ribadito altre volte io non ho nessun diploma e/o laurea, a differenza di coloro che sono eletti in Parlamento e nei Consigli regionali, provinciali e comunali ... ma penso di sapere leggere la lingua italiana e di conoscere le basi grammaticali necessarie per interpretare correttamente un testo (anche legislativo - se non è scritto in maniera troppo complicata).

In grammatica il PUNTO è un segno di punteggiatura che separa una frase ed il suo contesto da un'altra frase.

Prima di entrare nel merito di questa lezione grammaticale agli amministratori eletti, diplomati e laureati, che si ritengono, evidentemente, più adatti a governare o amministrare la cosa pubblica per la loro cultura e livello di istruzione, voglio riportare come premessa alcuni riferimenti costituzionali e legislativi:
Art. 118 Costituzione:
"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."
Commento:
Occorrono esperti di diritto ? costituzionalisti ? avvocati ? per comprendere che gli amministratori di qualsiasi livello devono agevolare la partecipazione popolare anche di singoli cittadini ?
Non è abbastanza chiaro questo principio costituzionale ?

Andiamo avanti:
Questo principio costituzionale trova la sua attuazione nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - in breve TUEL), e precisamente all'art. 8, che al comma 3 recita:
"Nello statuto (comunale - nDa) devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."
PARENTESI:
L'art. 118 Cost. è stato così modificato con legge costituzionale nel 2001 (legge sottoposta a referendum confermativo costituzionale ai sensi dell'art. 138 cost. e approvata dal popolo) e il Dlgs 267/2000 è precedente alla modifica costituzionale.
In realtà quanto espresso al comma 3 art. 8 Dlgs 267/00 è ancora antecedente poiché era previsto, con qualche differenza, all'art. 6 comma 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, che recitava:
"Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."
Come mai è stata introdotta una legge ordinaria in attuazione di un principio costituzionale modificato successivamente ?
Perché la legge 142/90 è stata la conseguenza del recepimento (ratifica) di una Convenzione europea sottoscritta dall'Italia nel 1985, ovvero la "Carta Europea dell'autonomia locale" che prevedeva la partecipazione popolare e strumenti di democrazia diretta con valenza territoriale, ratificata con legge nazionale nel 1989.

Se successivamente è stato modificato un principio costituzionale che rafforza il diritto dei cittadini di essere partecipi e propositivi, a maggior ragione la partecipazione popolare deve essere AGEVOLATA !
CHIUSA PARENTESI.

Tornando alla lezione di grammatica, come avevo anticipato all'inizio di questo post, il PUNTO separa due frasi di senso compiuto ed il loro contesto.
Nella fattispecie del comma 3 art. 8 Dlgs 267/00 esiste il PUNTO fra le due frasi così distinte:

"Nello statuto (comunale - nDadevono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame (PUNTO)

(dopo il PUNTO) Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."

Conclusioni:
Le istanze, le petizioni e le proposte non necessitano - secondo la legge - di firme per la loro presentazione all'amministrazione, poiché possono essere presentate anche da singoli cittadini, in armonia pure con l'art. 118 Cost.
Sono i referendum eventualmente previsti nello Statuto che necessitano - secondo la legge - di firme (anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini).

Se nello Statuto o nel "regolamento sulla partecipazione popolare", o sugli "istituti di partecipazione" del vostro Comune di residenza è previsto un determinato numero di firme per presentare istanze, petizioni e proposte all'amministrazione ... l'amministrazione che ha redatto lo Statuto o il regolamento (o che non lo modifica se non è stato redatto e deliberato da essa) oltre ad essere formata da una maggioranza di membri eletti che non sanno leggere ... non stanno agevolando l'iniziativa dei cittadini come previsto all'art. 118 Cost., ma la stanno OSTACOLANDO !

Chiedo ancora scusa se riporto molti riferimenti legislativi allungando forse un tantino il ragionamento ... ma lo faccio per dare più elementi possibile per far comprendere come siamo lontani dalla democrazia in Italia ... e restiamo sempre nelle mani di farabutti che non mollano il potere nemmeno se gli sbatti in faccia tutte le leggi che loro stessi emanano e che loro stessi raggirano.

Se poi aggiungiamo il fatto che alcune amministrazioni non hanno mai deliberato il regolamento sulla partecipazione popolare richiamato dagli Statuti che hanno modificato e deliberato, impedendo quindi ai cittadini di utilizzare le istanze, le petizioni, le proposte e i referendum previsti dalla legge dopo essere trascorsi 21 anni ... possiamo ancor meglio comprendere che razza di gente ci "amministra" e ci "comanda".

Ora alcune domande agli elettori, amanti della democrazia rappresentativa, della Costituzione, delle leggi, dei loro partiti e soprattutto del voto elettivo:
  • Lo Statuto del vostro Comune prevede gli istituti di partecipazione popolare ai sensi dell'art. 8 Dlgs 267/00 ?
  • Il Regolamento è stato deliberato per poterli utilizzare in maniera chiara e proficua ?
  • Se non esiste ancora un Regolamento, quelli che avete votato con tanta gioia o speranza hanno provveduto ? Stanno provvedendo ? (ricordate che i regolamenti e gli statuti comunali li acquistano già pronti per il 95% del loro contenuto da appositi fornitori - devono soltanto adattarli ai vari contesti territoriali)
  • Se non sapevate dell'esistenza di tali diritti e leggi ... ora che lo sapete cosa farete ? Le istanze, petizioni e proposte devono presentarle i cittadini elettori ... non gli eletti.
Come suggerimento di quello che potreste fare, scaricatevi questo documento




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