lunedì 22 febbraio 2021

Disobbedienza si ma con intelligenza

 

In questo particolare periodo (UN ANNO) di restrizioni dei diritti fondamentali come la libertà: di circolare, di frequentare gli amici, di lavorare, di scegliere una cura... alcuni hanno fatto delle scelte.

1) Ubbidire (a queste restrizioni)
2) Disubbidire

Il consiglio che voglio dare a coloro che hanno scelto la seconda opzione è quello di disubbidire sì ma con intelligenza.

Ovviamente è tutto collegato alla conoscenza e nella fattispecie in ambito legislativo.

Se volete disubbidire dicendo che i decreti governativi e quelli del presidente del consiglio sono illegittimi (anti-costituzonali) e puntate ad un riconoscimento legale/giuridico avete sbagliato in partenza e vi spiego perché.

Una legge o un atto avente forza di legge anche se palesemente illegittimi hanno sempre valore e qualsiasi giudice vi condannerà perché il giudice è soggetto alla legge (art. 101 Cost.). Per perdere efficacia giuridica una legge o atto avente forza di legge deve essere cancellato dall'unico organo che ha tale potere e cioè la Corte costituzionale, che come ho spesso evidenziato il cittadino non può adire direttamente ma solo in via incidentale attraverso una procedura particolare, lunga e costosa da presentare alla magistratura ordinaria (con tempi che vanno dai 4 ai 5 anni almeno).
Personalmente non credo nella giustizia italiana ma non intendo elencarne le ragioni con questo post (sarebbe lunga da spiegare)... e dico solo che della Costituzione italiana se ne fregano tutti, magistrati compresi, figuriamoci se non la usano quando torna comodo a loro (nella fattispecie l'art. 101 citato).

Ora un conto è compiere un atto di disubbiedienza assumendosene ogni responsabilità e conseguenza perché effettivamente certe norme si rivelano palesemente illegittime... altro conto è pretendere di avere ragione in giudizio dicendo appunto che tali norme sono illegittime.

O si conosce la procedura per attivare la Corte costituzionale e si segue quella ... o è una battaglia persa in partenza.

Ma attenzione !
Dato che in questo periodo si parla di norme restrittive delle libertà imposte dal governo, quindi da organo amministrativo, la cui loro violazione comporta solo sanzioni al trasgressore, è inutile fare ricorsi per attivare la Corte costituzionale poiché i Dpcm e i Decreti Legge hanno una validità talmente breve (i Dpcm 30 giorni e i Decreti Legge 60 giorni) che neppure un Tribunale Amministrativo Regionale o il Consiglio di Stato farebbero in tempo a giudicarli. Per questo il nostro Governo (o meglio dire la Casta) sta adottando il metodo di emanare decreti legge e dpcm a non finire.

Quindi il consiglio che do a tutti coloro che intendono "trasgredire" alle attuali norme restrittive è quello di puntare sulle leggi a cui il giudice deve attenersi secondo il loro valore stabilito dalla cosiddetta gerarchia delle fonti del diritto.

Esempio: se rifiutate di sottoscrivere e compilare l'auto-dichiarazione per motivare i vostri spostamenti sarete sanzionati immancabilmente... potete starne certi se non sapete cosa dire al pubblico ufficiale.
In questo caso potrete fare iscrivere al verbale che vi faranno (è un diritto del trasgressore farlo) delle osservazioni che poi dovrete illustrare in giudizio quando contesterete il verbale e la sanzione, tenendo conto di quanto segue:

L'auto-dichiarazione imposta si scontra con diverse norme (sulla privacy, sull'autocertificazione) di rango superiore a quelle emanate dai ministeri con decreto o circolare ministeriale ed è per questo che vanno contestate.
L'auto-dichiarazione non essendo mai stata prevista da alcun Decreto-Legge e da alcun Dpcm rientra nelle norme regolamentari di fonte secondaria e in questo caso il giudice non può non tenerne conto poiché, come già detto, il giudice è soggetto alla legge ma deve tenere conto della scala gerarchica su cui fissate le norme.

Ripeto: Un giudice di un tribunale ordinario non può giudicare la legittimità o meno di una norma poiché questo spetta solo ai giudici della Corte costituzionale e quindi ad un collegio di giudici. Un giudice ordinario può solo sottoporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità di una norma solo se presentata dal cittadino secondo la procedura prevista (ricorso in via incidentale) che ha i costi ed i tempi che ho già citato e che non vi esonera dal pagamento della sanzione presa mentre la norma era in vigore.

Tutto ciò che non è previsto dai decreti-legge emanati dal governo è di fonte secondaria e di valenza inferiore alle norme di fonte superiore.
Se una norma è prevista da un decreto-legge va osservata o disubbidita e nel caso vogliate disubbidirla è inutile che facciate ricorsi... se non quelli che attivano la Corte costituzionale.
La disubbidienza dovrebbe portare il legislatore a modificare le norme di merda che ha emanato... nulla più... a questo serve la disubbidienza civile.

Prima di chiudere un ulteriore consiglio.
Evitate di querelare un Presidente del consiglio perché ai sensi dell'art. 96 della Costituzione italiana e degli artt. 10 e 5 della Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gode di immunità ed un parlamento che ha dato la fiducia, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, ad un presidente del consiglio non darà mai alla magistratura l'autorizzazione a procedere.

Poi fate voi... il denaro, il tempo e le altre risorse sono le vostre.

Quando dico che l'insurrezione popolare è l'unica via di uscita una ragione c'è... bisogna solo riflettere. E la disobbedienza civile è l'anticamera di un'insurrezione popolare.

Se volete contestare un verbale nel caso in cui voleste avvalervi delle vostre libertà costituzionali, fregandovene delle regole dettate da quei delinquenti al potere, potete scaricare il fac-simile da fare allegare al verbale dal pubblico ufficiale che lo avrà redatto e seguire le istruzioni indicate in questo post: https://brunoaprile.blogspot.com/2020/12/alcuni-consigli-sui-verbali-multe-per.html


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