Bruno Aprile e la Democrazia Diretta
Democrazia è una parola composta da due parole tratte dal greco: δῆμος (démos) Popolo e κράτος (cràtos) Potere, quindi: “Potere del popolo”. La VERA democrazia si realizza nelle FORME (plurale) della Costituzione italiana (art. 1 Cost.) e cioè la Democrazia Rappresentativa (artt. 55; 114 e segg.) e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 138,102,118 e 123 Cost.). Senza Democrazia Diretta avremo solo un'Oligarchia (dei partiti)
- Home page
- La Costituzione italiana (articolo per articolo)
- La sovranità popolare solo sulla carta
- Diritti Umani
- Impariamo a conoscere lo Stato
- Leggi importanti
- Stupidario parlamentare
- La Democrazia in Svizzera
- Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia
- Documenti
- Poverini
- Casi di (mala) Giustizia italiana
- Citazioni preferite
- Filmati
- Musica
- Album foto
- Il mio Hobby preferito
INUTILE CERCARE DI FERMARE LE IDEE
giovedì 29 giugno 2023
domenica 4 dicembre 2022
sabato 5 febbraio 2022
lunedì 31 gennaio 2022
mercoledì 8 dicembre 2021
Il consenso informato - vaccinazione covid19
Se alla osservazione che segue qualcuno ritiene che occorre il parere di un esperto in campo medico/scientifico, o di un avvocato, o di un giudice, o di chissà quale altro cristo, o se la ritiene complottista dovrebbe forse assumere quotidianamente degli alimenti ricchi di Omega 3.
Se il "vaccino" (che non può ancora definirsi tale) di cui si parla fin troppo attualmente è così benefico perché dovrei firmare un consenso cosiddetto informato che in sostanza non mi informa ?
Quanti ricevono l'allegato che contiene le indicazioni e le informazioni redatte dalle case produttrici del "vaccino" assieme al modulo da firmare ?
Informazioni fra l'altro incomplete poiché le stesse case produttrici devono fornire dei dati definitivi sull'efficacia dei "vaccini" alla fine del prossimo anno (ed alcune alla fine del 2025).
Gli allegati di cui sopra aggiornati ad ottobre 2021 si possono scaricare e consultare al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/14xVQLyoNYeaPLCWafIQrMV59N8ABesYU/view?usp=sharing.
Chiunque voglia quindi farsi somministrare il "vaccino" è bene che sappia che deve ricevere anche la nota informativa assieme al modulo che dovrà firmare poiché nel modulo che dovrà firmare è scritto anche: "Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la nota informativa redatta dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del vaccino"
Da notare che nella nota di cui sopra chi produce il "vaccino" dichiara che sars-cov2 è il virus che provoca la malattia covid19, distinguendo quindi le due cose, e che il "vaccino" previene la malattia (covid19) non il virus.
Lo stesso Ministero della Salute attraverso il suo sito istituzionale ammette - nelle FAQ - che un "vaccinato" può essere contagiato ed è ormai assodato che le ospedalizzazioni anche in terapia intensiva investono anche i vaccinati con SECONDA dose (per giunta).
Ergo... se le case produttrici e lo stesso Ministero della salute ammettono tutto ciò perché nei Decreti Legge emanati dal Governo e convertiti in legge dal parlamento scrivono che il "vaccino" previene il virus anziché la malattia ?
Al di la di quanto sopra il consenso/modulo lo firmo se sono io a chiedere un trattamento sanitario che può avere degli effetti collaterali anche gravi sulla mia salute ed esistenza futura. Se mi viene invece imposto dallo Stato e lo Stato è così sicuro della sua efficacia che cosa mi fa firmare cosa ?
Caso mai è chi mi somministra il "vaccino" che deve firmare di avermi somministrato la salvezza.
Se mi presento per farmi somministrare il "vaccino" ma non voglio firmare nulla perché non me lo somministrano ? Io non rifiuto il "vaccino" (se mi presento spontaneamente) ma rifiuto solo di firmare qualcosa che non comprendo pienamente e in tal caso è il personale sanitario che rifiuta di somministrarmi il "vaccino" non io.
Considerato che nei Decreti Legge emanati finora non vi è alcuna garanzia di risarcimento in caso di danni alla salute causati dal "vaccino" ho tutte le preoccupazioni e le ragioni di dubitare dell'efficacia di tali "vaccini" e pertanto la mia posizione di non firmare nulla si rafforza.
Una logica così elementare non richiede né lauree particolari e neppure competenze in campo scientifico e/o medico ma solo un cervello pensante.
Nel Regno Unito non bisogna firmare un cazzo per essere "vaccinati" ... perché in Italia si ?
Provate ad attivare sinapsi e neuroni ogni tanto.
martedì 7 dicembre 2021
Come difendere i propri diritti - parte I
Non so quanti hanno avuto a che fare con la magistratura e chi non ha esperienze dovrebbe ascoltare, o quanto meno valutare, le informazioni che fornisce chi di esperienze ne ha avute.
In prima analisi per avere una visione base della questione è sempre consigliabile conoscere alcune norme fondamentali che hanno una valenza maggiore di quelle norme di merda che fanno parte del nostro ordinamento, ossia conoscere la COSTITUZIONE ITALIANA e le convenzioni internazionali europee. Studiare la Gerarchia delle fonti del diritto che studiano nelle università gli avvocati ed i magistrati.
Dopo si avranno le basi per farsi un'idea chiara di come stanno le cose e di come dovrebbero invece andare, tenendo presente che i diritti e le libertà non sono mai stati concessioni spontanee dei governanti ma conquiste dei governati.
Tutti sanno che per far valere i propri diritti è necessario ricorrere ai tribunali e molti sanno anche che, specie in Italia, la giustizia non è esemplare, tuttavia è un passo obbligato per far valere i propri diritti e crearsi un alibi per difendersi poi come meglio si ritiene opportuno.
il concetto è semplice:
"Io, cittadino leso nei mei diritti, ho fatto/faccio quello che l'ordinamento mi consente di fare utilizzando gli strumenti che mi mette a disposizione, se non ottengo soddisfazione mi difendo in altro modo."
Ovviamente bisogna considerare due fattori importanti: la natura umana e la conoscenza.
Un giudice è un essere umano e come disse Pittaco di Mitilene:"se vuoi vedere la vera natura di un uomo devi dargli un grande potere". ogni individuo investito di autorità e potere cambia atteggiamento nei confronti dei propri simili rispetto a quando non aveva autorità e potere alcuno.
Un giudice è autonomo e indipendente da qualsiasi altro potere (art. 104 Cost.) ma non è infallibile e lo dimostra il fatto che esiste un organo che può disciplinare i giudici inadempienti (art. 105 Cost.).
Di giudici corrotti ne sono piene le cronache da decenni e pertanto chi ha avuto esperienze si è accorto che esistono giudici arroganti e giudici umili e un eccessivo timore riverenziale nei confronti di un giudice che non conosce bene la sua funzione ed a cosa è soggetto è sicuramente controproducente per chi vuol far valere i propri diritti nelle uniche sedi previste dall'ordinamento (tribunali).
Se si ha il timore di far presente ad un giudice che pur essendo soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.) esiste una gerarchia delle leggi che un giudice deve conoscere è meglio non sperare nella giustizia in Italia.
Non bisogna avere timore di dire ad un giudice quali sono le norme prevalenti sulle stronzate emanate dal parlamento e governo italici perché un giudice, essendo appunto autonomo ed indipendente, ha la facoltà di scegliere a quali norme attenersi e se si attiene alla norme più autorevoli nessuno gli può dire e fare nulla. Ma BISOGNA FARGLIELE NOTARE queste norme sia nelle denunce/querele e sia in fase dibattimentale.
Chi non se la sente di prendere una posizione, seppur educata, davanti ad un giudice e si affida soltanto agli avvocati... è FRITTO quando sono in gioco questioni contro istituzioni, lobbies e persone di potere.
E' indispensabile una minima conoscenza delle norme basilari riguardanti i diritti umani e tutti possono avere tale conoscenza... bisogna soltanto impegnarsi nella loro ricerca e studio.
Il cervello di un avvocato non è migliore del cervello di chi non ha conseguito la laurea per diventare avvocato... la differenza sta nel fatto che l'avvocato può essere iscritto a specifici albi che gli consentono di rappresentare in giudizio un cittadino mentre un cittadino non può fare tutto questo (secondo le norme italiane - attenzone !).
La conoscenza delle norme quindi non è prerogativa di avvocati perché occorre solo impegno e cervello per studiarle... almeno le più importanti. Se non si ha questa attitudine o voglia e si spera in qualche avvocato che ci difenda contro gli abusi di Stato... oltre a spendere un sacco di quattrini non avremo alcuna speranza di spuntarla.
Contro le dittature occorrono conoscenza e coscienza prima di ogni altra cosa.
domenica 21 novembre 2021
Io sono pronto alle restrizioni ai non vaccinati - da allegare ai verbali
N.B.
Nello spazio riservato alle dichiarazioni del trasgressore che si trova su qualsiasi verbale scrivere quanto segue.
Per mancanza di spazio le dichiarazioni le ho descritte nel documento allegato al presente verbale.
venerdì 19 novembre 2021
E-mail inviata a 20 costituzionalisti - Governo ed emergenza sanitaria
Quando/se risponderà qualcuno di essi aggiornerò il post con la/le risposta/e.
Per ora ometto i nomi dei destinatari per ovvie ragioni
____________________________________
Oggetto: Il Governo e l'emergenza sanitaria
Mittente: Bruno Aprile <brunoaprile.aprile@gmail.com>
Data: 19/11/2021, 18:23
A: Aprile Bruno <brunoaprile.aprile@gmail.com>
Ccn: ""...ommissis..."
Buonasera,
Le scrivo un po' per sfogo e un po' per dissolvere dei dubbi sull'attività del governo e del parlamento da quando è stata dichiarata la lunga emergenza sanitaria ancora in atto.
Lo stato di emergenza di rilievo nazionale, che permette al Governo di occuparsi dei fattori ed eventi che hanno provocato tale stato di emergenza, è determinato ovviamente da norme.
Considerato che le norme hanno una scala gerarchica, che a mio avviso dovrebbero conoscere tutti coloro che le emanano (gerarchia delle fonti), in testa alle quali c'è la Costituzione italiana, mi pare evidente che il governo, pur essendo ritenuto una fonte primaria assieme al parlamento, non mi pare che la Costituzione italiana lo ritenga tale.
Leggendo gli articoli 70 e 77 infatti mi pare evidente che il Governo sia subalterno al parlamento per quanto riguarda il potere legislativo. Se fosse anch'esso fonte primaria sarebbe citato all'art. 70 e non necessiterebbe di alcuna legge delega per emanare Decreti Legislativi, che la Costituzione equipara a legge ordinaria e non dovrebbe chiedere al parlamento la conversione dei Decreti Legge emanati.
A parte questo Lei avrà sicuramente notato che il Governo ha emanato un'infinità di Decreti Legge che andavano ben oltre le sue competenze per affrontare un'emergenza di carattere sanitario. Invece di provvedere idonei mezzi di cura, potenziare la sanità, provvedere indennizzi e fondi alle categorie di lavoratori che si sono visti costretti a ridurre i loro introiti e sostenere costi per adeguare i rispettivi locali di lavoro onde limitare il contagio dal virus sars-cov2 ha emanato decreti che impedivano addirittura le libertà personali dei cittadini, ha discriminato milioni di cittadini contravvenendo non solo chiari principi costituzionali (artt. 13 e 17 in particolare) ma anche a norme comunitarie prevalenti, fra le quali il Regolamento UE n. 953 del 14 giugno 2021 – art. 36 di cui ne aveva falsificato in un primo momento la traduzione in lingua italiana.
Di fronte ad un simile comportamento Le sembra strano che molti cittadini ritengano un simile Governo indegno del rispetto che una istituzione dello Stato debba meritare più che pretendere ?
Ad ogni modo la Costituzione italiana non cita mai la parola "emergenza" e pertanto lo stato di emergenza di rilievo nazionale con la sua durata è stato introdotto per la prima volta con la legge 225/92, successivamente con D.L. 93/2013 convertito con Legge 119/2013 e successivamente con l'attualmente in vigore Dlgs 1/2018 estendendo la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale dai 5 mesi iniziali (L. 225/92) a 2 anni (Dlgs 1/2018).
Tale durata è stata pertanto confermata dal parlamento in prima istanza con legge, in seconda istanza con la conversione in legge di un Decreto legge ed in terza istanza con legge delega (L. 30/2017).
Tutto ciò a conferma di quanto sopra esposto che afferma la posizione subalterna del Governo al Parlamento.
A prescindere da tutto ciò leggendo l'art. 78 della Costituzione italiana non mi pare che il governo possa andare oltre certi confini. Se il parlamento non dichiara lo stato di guerra il governo non può in alcun modo ingerire sulle libertà personali dei cittadini garantite sia dalla Costituzione italiana, e sia da molteplici trattati internazionali sottoscritti e recepiti con leggi di ratifica vincolando lo Stato al loro rispetto ed attuazione.
Come già detto oltre a limitare di fatto le libertà personali ha addirittura discriminato milioni di cittadini con l'obbligo del Greenpass che a livello internazionale è impiegato solo per gli spostamenti al di fuori dello Stato di appartenenza, impedendo ai cittadini pure il più importante diritto che stabilisce il fondamento della repubblica italiana (artt. 1, 4 e 36 Cost.).
Dall'art. 78 Cost. si evince una sola ragione mediante la quale il Governo assume pieni poteri, compresi quelli di comprimere e limitare le libertà individuali.
In attesa di una Sua cortese considerazione Le porgo i miei migliori e più distinti saluti.
Bruno Aprile
AGGIORNAMENTO DEL POST (13/12/2021)
E' trascorso tempo a sufficienza per attendere eventuali risposte dai 20 signori costituzionalisti a cui inviata la suddetta e-mail e quindi riporto le conclusioni:
Soltanto due dei 20 signori interpellati hanno risposto (non sono così ingenuo da avere sperato in una loro replica - sono pagati dal sistema ed anche sostanziosamente) e gli unici due che hanno risposto hanno TERGIVERSATO sui due punti posti da me in risalto, ossia:
1) Potere subalterno del governo in materia legislativa
2) Falsificazione della traduzione del regolamento UE 953/2021
Ergo:
Faccio presuntuosamente a meno del parere di simili "esperti" (con il denaro si compra ogni cosa, anche la coscienza degli esseri umani).
Pubblicherò in un prossimo aggiornamento le risposte dei due signori interpellati per dimostrare quanto sopra scritto, ovviamente omettendone i nomi per ovvie ragioni (vorrei poter usufruire di questo mio blog fino a che la dittatura in cammino non me lo impedirà).
AGGIORNAMENTO DEL 25 DICEMBRE 2021
Di seguito incollo le risposte dei due costituzionalisti che hanno dimostrato almeno rispetto nel rispondermi Per ovvie ragioni ometto i loro nomi ... quello che occorre meditare è il loro tergiversare sul punto più importante da me esposto e sul quale nulla hanno osservato (potere legislativo del governo subalterno a quello del parlamento).
RISPOSTA 1)
19/11/2021
"Gentile dott- Aprile, ho già espresso in molte sedi l'opinione che non vi sia nessuna incostituzionalità nelle norme legislative che hanno previsto il cosiddetto greenpass, il quale introduce forme di condizionamento attenuate rispetto al puro e semplice obbligo di vaccinazione ma persegue lo stesso scopo, far vaccinare la gente perché ciò serve (anzi appare necessario, come anche in altri paesi europei (al contrario di quel che dice Lei)) a combattere efficacemente la pandemia. La Costituzione prevede espressamente la possibilità di stabilire con legge l'obbligatorietà di un trattamento sanitario (come è la vaccinazione) ovviamente nei limiti di un equilibrio ragionevole fra diritti e doveri (che nella specie non manca, secondo me)- E allora, come il più contiene il meno, non si vede proprio perché la legge non possa introdurre, come ha fatto, limiti e condizioni (il greenpass) diretti a far sì che tutti si vaccinino."
RISPOSTA 2)
19/11/2021
"La ringrazio per essersi sfogato con me sui presunti abusi governativi. Purtroppo non condivido affatto le sue argomentazioni, come credo che sia evidente anche da quanto ho scritto in materia (veda in particolare - se le interessa - il mio saggio ...omissis...). Comunque, buon lavoro."
mercoledì 17 novembre 2021
giovedì 11 novembre 2021
mercoledì 27 ottobre 2021
mercoledì 20 ottobre 2021
La Costituzione ed il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Se l'Italia si sta orientando sempre più verso forme di governo antiche e già vissute (oligarchie, dittatura) è perché tanto le istituzioni quanto la maggioranza della popolazione non hanno mai preso in considerazione i dettami di quella che, come essa stessa recita, è la legge fondamentale dello Stato su cui devono ispirarsi ed attenersi tutte le norme che secondo la gerarchia delle fonti del diritto si pongono in un livello inferiore ad essa ed hanno quindi una valenza inferiore.
Art. XVIII disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato"
Art. 54 Costituzione:
"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge."
Ministri, Sindaci, Presidente del consiglio dei ministri, Presidente della repubblica ed AGENTI delle forze dell'ordine prestano giuramento di fedeltà alla legge fondamentale dello Stato con la seguente formula:
«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».
Non può quindi esistere nessun ordine superiore che giustifichi chi ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana ad ignorarla o, peggio ancora, a violarne i suoi principi. La responsabilità è in certi casi individuale e il famoso processo di Norimberga dovrebbe avere reso chiaro questo concetto in quanto i principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella sentenza del tribunale di Norimberga del 1950 recita al:
Principio IV:
"Il fatto che una persona abbia agito obbedendo ad un ordine del suo governo o di un suo superiore non esclude la responsabilità della persona secondo il diritto internazionale, purché la sua scelta morale fosse di fatto possibile."
Un tipico esempio di inosservanza dei principi costituzionali riguardanti il diritti dei cittadini previsti agli artt. 21 e 17 della Costituzione italiana, da parte delle forze dell'ordine, è dato dal negare tali diritti attraverso una PRASSI che non trova alcun riscontro nella Costituzione italiana, ossia negare l'autorizzazione NON NECESSARIA alle manifestazioni di protesta in luoghi pubblici (piazze, strade, etc.) o di interrompere con l'uso della forza tali eventi senza comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.
Le forze dell'ordine presenti in tali occasioni osservano ancora una norma emanata ai tempi del regime fascista la quale essendo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione italiana a partire dal 1948 presenta dei palesi aspetti illegittimi (anti-costituzionali).
Mentre l'art. XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana recita:
"È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista."
poiché al fascismo furono attribuiti crimini contro i diritti umani ed anti-democratici, ancora oggi nel nostro ordinamento giuridico legislativo abbiamo norme risalenti all'epoca fascista (Regi decreti e Decreti luogotenenziali).
Il partito fascista ebbe pieno potere a partire dal 1922 e la norma che ancora oggi applicano riguardo alle manifestazioni e proteste di piazza dei cittadini (artt. 21 e 17 Cost.), ministri (della difesa e dell'interno), prefetti, questori, e agenti delle forze dell'ordine di qualsiasi corpo è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ossia il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che è stato emanato quindi dal regime fascista.
Vi sembra normale che nella Costituzione italiana sia vietata la riorganizzazione del partito fascista e nel nostro ordinamento esistano ancora leggi fasciste in pieno vigore ed applicazione ?
Entriamo nei dettagli:
Art. 17 Cost.:
"- I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
- Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
- Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica."
Art. 20 del TULPS:
"Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti."
La Costituzione italiana distingue i luoghi aperti al pubblico (sale conferenza, cinema, teatri, bar, ... locali al chiuso ma aperti al pubblico) e luoghi pubblici (piazze, strade).
Per le riunioni nei luoghi aperti al pubblico non è richiesto alcun preavviso (e tanto meno ingerenza delle forze dell'ordine), per i luoghi pubblici è richiesto un preavviso che comunque non implica un'autorizzazione.
A cosa serve il preavviso ? Le forze dell'ordine devono garantire l'ordine ed il preavviso serve per dare modo a tali forze di organizzare una protezione ai cittadini che sentono la necessità di manifestare un dissenso di cui ne godono il diritto (art. 21 Cost.). Questo implica che le forze dell'ordine, avendo avuto il tempo di organizzarsi, possono intervenire con la forza SOLO per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, motivi che si possono comprovare nel momento in cui si verificano e NON PRIMA... su mere ipotesi.
Ecco perché la Costituzione italiana esclude l'autorizzazione delle autorità per le manifestazioni di protesta nei luoghi pubblici.
Per concludere:
E' giusto dare il preavviso (almeno 3 giorni prima) alle autorità per permettere alle forze dell'ordine di tutelare i cittadini che intendono manifestare un dissenso in luoghi pubblici ma non si può mai vietare tale diritto. L'autorizzazione è quindi un atto dell'autorità non contemplato dalla Costituzione italiana.
NON ESISTONO MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATE.
Il divieto espresso all'art. 17 della Costituzione e lo scioglimento della manifestazione di protesta in luogo pubblico può avvenire SOLO per comprovati motivi di ordine pubblico e non per sospettati motivi di ordine pubblico. Il divieto e lo scioglimento di una manifestazione può avvenire secondo la Costituzione solo quando la manifestazione è in corso.
L'art. 20 del TULPS addirittura prevede che le forze dell'ordine possano disciogliere una manifestazione/riunione anche in luoghi aperti al pubblico, dove non è richiesto neppure un preavviso e dove non dovrebbero neppure presenziare o ingerire in alcun modo. Tale norma risale al periodo fascista dove non era neppure consentito criticare o urlare contro le autorità e le istituzioni ma dal 1948 non è più così.
A quei tempi le autorità erano onnipotenti ed incriticabili, proprio perché vigeva una dittatura, ma dal 1948 in poi le autorità e le istituzioni si possono criticare benissimo e la Costituzione stessa lo lascia intendere poiché lo Stato non è infallibile:
Art. 28 Cost.:
"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."
Art. 113 Cost.:
"Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa."
Cosa preferiscono i capi di stato ? Che la gente intasi i già oberati organi giudiziari di esposti, ricorsi, denunce e querele ... oppure che protestino nelle piazze per lanciare un messaggio a chi di dovere ?
D'altra parte se le istituzioni osservassero la Costituzione italiana e facessero anch'esse il loro dovere le proteste non ci sarebbero neppure o sarebbero meno frequenti.
Occorre notare un altro particolare che si consuma da troppi decenni in Italia ogni volta che parte della popolazione intende protestare contro alcune norme o per l'assenza di norme invece necessarie.
Le forze dell'ordine usano arbitrariamente e frequentemente la violenza fisica contro manifestanti pacifici e disarmati e questo è anch'esso palesemente contrario al dettato costituzionale:
Art. 13 Cost.:
"È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà."
Gli agenti delle forze dell'ordine possono fare uso della forza e della violenza (con scudi, manganelli, pistole, idranti) solo per legittima difesa (secondo i principi costituzionali). Nelle dittature ed ai tempi del fascismo potevano sedare ed interrompere proteste pacifiche con la forza, anche se lo fanno ancora dal 1948 ad oggi, ma non potrebbero/dovrebbero.
Consiglio pertanto a tutti coloro che manifestando pacificamente e senza armi il proprio dissenso in luoghi pubblici, che hanno dato preavviso come indicato all'art. 17 Cost., vengono percossi, o anche solo bloccati, dalle forze dell'ordine di querelare il Questore e, se si possono individuare, i singoli agenti (numero di matricola) per ABUSO D'UFFICIO (art. 323 Codice Penale),
Bisogna in sostanza che se ne facciano tutti una ragione:
i politicanti, i governanti, i prefetti, i questori e gli agenti delle forze dell'ordine nostalgici della monarchia o della dittatura fascista... gli piaccia o meno l'Italia dal 1948 secondo la sua legge fondamentale non contempla più nulla di tale epoca e chi ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana per poi utilizzare metodi che la stessa condanna e che venivano usati ai tempi del fascismo non ha nulla da recriminare contro chi non accetta tali comportamenti e si ribella.
Solo abusi di potere propri dei regimi totalitari possono spingere tali individui ad usare ancora tali metodi e pertanto a mali estremi estremi rimedi.
lunedì 6 settembre 2021
Lettera aperta ai Presidenti della Repubblica italica e del Governo italico
Prima di riportare un aneddoto che ho copiato da Facebook (da autore ignoto) vorrei far presente ai due personaggi in questione che le loro campagne denigratorie nei confronti dei NON vaccinati contro la Covid19 - non contro il virus Sars-cov2 che la provoca (questa è la prima menzogna divulgata dalle più alte cariche dello Stato italico) - dimostrano una imperdonabile attitudine che, in quanto alte cariche dello Stato, non dovrebbero dimostrare perché generano odio e discriminazione (incitamento all'odio ed alla discriminazione).
Il tutto contornato dalla totale ignoranza (più che ignoranza si tratta di disprezzo) di norme che secondo la gerarchia delle fonti del diritto prevalgono sulle norme del diritto positivo italico.
A gennaio 2021 il Consiglio d'Europa (organo che si occupa dei diritti umani) aveva raccomandato a tutti gli Stati parti di NON DISCRIMINARE coloro che hanno scelto di non sottoporsi a "vaccinazione" contro la Covid19 (che in realtà si tratta di un esperimento scientifico e non di vaccino vero e proprio). A giugno 2021 il Consiglio dell'Unione Europea unitamente al Parlamento europeo (organi legislatori dell'Unione Europea) hanno deliberato un regolamento riportando lo stesso principio che non è più una mera raccomandazione ma una norma.
Le più alte cariche dello Stato italico hanno ampiamente dichiarato pubblicamente di infischiarsene di tali norme che, lo ribadisco, prevalgono sulle molteplici e ridicole norme emanate dal Governo, e convertite in legge dal parlamento, sulla questione "emergenza sanitaria" legata alla Covid19.
Domande ai due personaggi sopra:
Lo Stato che voi rappresentate cosa ha sottoscritto e ratificato a fare dei trattati internazionali per poi ignorarli ? (v. il link in calce).
Perché lo Stato italico ha voluto far parte di una Unione Europea per poi applicare soltanto le direttive che gli facevano/fanno comodo ed ignorare/violare altre direttive ?
Che credibilità e rispetto pensate di meritare con il vostro comportamento e le vostre pubbliche dichiarazioni ?
Premesso ciò passo a ricopiare l'aneddoto sperando di far riflettere gli italiani ... su voi due non ci conto minimamente e neppure mi interessa... ai miei occhi siete delle nullità.
Post correlati:
Green-pass e Garante privacy
Vaccini anti-covid19
sabato 28 agosto 2021
Quando i dubbi diventano certezze ? (Governo ed emergenza sanitaria)
“Il dubbio è scomodo ma solo gli imbecilli non ne hanno.” (Voltaire):
“Il dubbio è l'inizio della conoscenza.” (Cartesio)
Difficile non coltivare dubbi quando una classe politica occulta verità e diffonde menzogne, imponendo pure limitazioni e privazioni alle libertà fondamentali dell'essere umano benché garantite non solo dalla Costituzione italiana (art. XVIII disp. trans. e finali e art. 13) ma anche da Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate (ad es. la CEDU) che hanno entrambi una valenza maggiore di qualsiasi altra norma a prescindere da chi la emana (v. la gerarchia delle fonti del diritto).
Da marzo 2020 il Governo, con la complicità del parlamento che non lo ha ancora sfiduciato e gli ha convertito parecchi Decreti Legge in legge, si leggono di quelle cose nelle norme emanate fino ad oggi che dubitare sulle competenze di chi emana tali norme è la prima cosa che una persona intelligente possa fare.
Ma andiamo al dunque:
Dubbio 1:
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) - art. 24 comma 3:
"La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi."
Il Parlamento con legge 16 marzo 2017, n. 30 delegava il Governo a riformare la legge sulla protezione civile ed il Governo emanava il suddetto Dlgs.
Praticamente il parlamento aveva autorizzato il Governo a fare quello che avrebbe voluto in caso di emergenza nazionale. Il fatto strano è che in quel periodo non accadde nulla di particolarmente allarmante per dover prorogare lo stato di emergenza nazionale da 1 a 2 anni.
Due anni dopo (22 gennaio 2020) Il Governo proclamava lo stato di emergenza sanitaria nazionale a causa dell'epidemia denominata Covid19.
Nel 2018 avevamo quindi un Governo di profeti premonitori ?... o avevamo un Governo che già sapeva dell'arrivo di questo virus ?
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
https://drive.google.com/file/d/16Pp4nPmrNqr_2Zfe3uckmR1ZYTZR1mIS/view?usp=sharing
Dubbio 2:
Iniziavano i ricoveri in terapia intensiva di molti soggetti che avevano contratto la malattia che venivano intubati e molti erano deceduti. Il personale ospedaliero si rendeva conto di trovarsi di fronte a qualcosa di nuovo e mentre le autopsie avrebbero aiutato la scienza e la medicina a comprendere meglio il virus che causava la malattia, come si propagava e come si sarebbe potuta curare il Ministero della Salute SCONSIGLIAVA le autopsie.
Nella circolare dell'8 aprile 2020 prot. 12302 il Ministero della Salute scriveva:
"Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio."
Circolare ministeriale 8 aprile 2020 - 12302:
Dubbio 3:
Nella circolare del 26 aprile 2021 prot. 17948 il Ministero della Salute scriveva:
"non utilizzare idrossiclorochina la cui efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi clinici randomizzati fino ad ora condotti;"
Alcuni medici (quindi soggetti competenti - v. l'ordinanza in calce al paragrafo) avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato quando l'AIFA già a luglio 2020 aveva sconsigliato l'uso dell'idrossiclorochina ed il Consiglio di Stato con Ordinanza dell' 11 dicembre 2020 n. 0797/2020:
Circolare ministeriale 26 aprile 2021 - 17948:
https://drive.google.com/file/d/1AHWMazGlT-lVWWBj8BY5U4OR8msZLzhg/view?usp=sharing
Ordinanza 11 dicembre 2020 n. 0797/2020 del Consiglio di Stato:
https://drive.google.com/file/d/1vw4yYxccYOLGNY8GwtXBrXkIDU1Qn0Ca/view?usp=sharing
In sostanza il Governo continua a sconsigliare l'uso di tale farmaco nonostante il Consiglio di Stato abbia deciso prima quanto sopra, impedendo quindi ad un medico di svolgere la sua professione secondo coscienza ed in linea col giuramento prestato (Ippocrate).
"gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2."
I fogli illustrativi di tutti e 4 i vaccini somministrabili in Italia specificano che il "vaccino!:
"è utilizzato per prevenire COVID-19, malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2."
In sostanza si apprende che Sars-cov2 è il virus e che la malattia provocata dal virus Sars-cov2 è la Covid19. Secondo il Governo il vaccino (che spero tutti abbiano capito che non si tratta di vaccino ma di esperimento genico scientifico - come affermano diversi esperti sulla materia tacciati dai media e dal Governo) previene il virus e il messaggio che lancia è quindi l'immunità totale dal virus, ossia che non si può essere contagiati e neppure si può diffondere il contagio.
Le case produttrici di tali "vaccini" affermano invece che il vaccino previene la malattia - non il virus che la provoca - il che, come hanno espresso ancora molti esperti sulla materia - tacciati dai media e dal Governo - non evita ai "vaccinati" di essere contagiati dal virus e neppure di contagiare altri.
Inoltre trattandosi di esperimenti scientifici, dove le stesse case produttrici hanno dichiarato di esprimersi in via definitiva sull'efficacia di tali vaccini alcune a fine 2023 ed altre a fine 2025 è incerta anche l'efficacia sulla malattia Covid19.
https://drive.google.com/file/d/1nYiikbd-tWmIagkiWYbLnP6bfoUNX29z/view?usp=sharing
Fogli illustrativi (bugiardini) dei 4 vaccini disponibili:
https://drive.google.com/file/d/1QlK6T_hAPInnLE6bVfIpy0DB3GfmZkND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQlMw0RJEUbTdtSJVAaB-Gshr91ioWwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IaFa8Ww8X4GDj6Rrp0GHVcTZ_i8dPmA3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14DYOGX9U46XNKVtifbVehI3YBdqxGeU6/view?usp=sharing
Riguardo al "vaccino" nel sito del Ministero della Salute erano riportate delle informazioni al riguardo ed avevo fotografato la pagina (screen-shot) del sito istituzionale del Ministero in data 10 marzo 2021 (v. sotto)
Stanno sperimentando ora, dopo 40 anni, un vaccino contro il virus HIV ed in meno di due anni hanno trovato un vaccino per il virus Sars-cov2 ?
https://drive.google.com/file/d/1O1IEtuxVk0ogkO4cHZwG0wN6HDePdRqu/view?usp=sharing
L'esperto più diffuso dai media mondiali, Antony Fauci, ha dichiarato che con la variante D del virus, attualmente in circolazione, i vaccinati è come se non lo fossero ed in Italia il Governo ha imposto il Green-pass (atto discriminatorio e discriminante) per imporre la vaccinazione in maniera subdola senza renderla obbligatoria con Legge (per ora).
Dubbio n. 5:
"It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated."
Nella traduzione in lingua italiana di tale Regolamento all'art. 36 è stata omessa la frase evidenziata, ossia "o che hanno scelto di non essere vaccinati"
Testo originale in lingua inglese del Regolamento 953/2021:
https://drive.google.com/file/d/1KuohQAF0e8JRs33cBtOEPQn5Gu_UkRev/view?usp=sharing
Il testo tradotto in lingua italiana:
https://drive.google.com/file/d/1KnknGEXHYY0ePSVfkLGkaUbK41eSTVfy/view?usp=sharing
Da notare che tale Regolamento è del 14 giugno 2021 ed il Governo italiano ha emanato 40 giorni dopo il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 in cui all'art. 4 comma 1 lettera e) è scritto:
"Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»"
Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105:
https://drive.google.com/file/d/1NVI3fkGE-IUIxZUWNP6Hn2V4-PnGw04_/view?usp=sharing
Il Governo ed il Parlamento italiano, ancora una volta, se ne infischiano delle norme internazionali quando gli fa comodo... esattamente come fanno con la Costituzione italiana... rispettano le norme comunitarie e i principi della Costituzione italiana che gli piacciono o gli fanno comodo... quelle/i che non gli piacciono le/li raggirano o le/li ignorano del tutto.
In quanto alla riservatezza dei dati riguardanti la salute, ed anche la "vaccinazione" da Covid19, il Garante aveva già sottolineato che la condizione sanitaria di un cittadino non può chiederla neppure il datore di lavoro ai propri dipendenti... figuriamoci se possono chiederla persone occasionali che gestiscono bar, ristoranti, cinema, teatri, etc. e ciò che ha deciso il Garante una volta è ciò che fa testo (almeno a rigor di coerenza e logica) anche se poi stranamente cambia idea (la prima risposta è quella che conta come diceva un noto e compianto presentatore di giochi a quiz televisivi).
Ecco gli screen-shot di alcune FAQ dal sito istituzionale del Garante della Privacy:
Se poi tutti quanti si sono prefissati l'obiettivo di smerciare a tutti i costi i cosiddetti "vaccini" (che non ci regalano di certo) allora è un altro paio di maniche ma che lo conseguano con un po' di intelligenza perché altrimenti nutrire dubbi sul loro operato è più che normale (alle persone che pensano ovviamente).
https://brunoaprile.blogspot.com/2021/02/consiglio-deuropa-no-obbligo-vaccini.html
- sapendo con due anni di anticipo dell'arrivo di questa epidemia (v. dubbio n. 1) avrebbe, in due anni di tempo, potenziato la sanità decimata negli anni.
- non avrebbe sconsigliato le autopsie andando contro la letteratura medico-scientifica che invece le raccomanda.
- non avrebbe ostacolato le terapie domiciliari e alcuni farmaci che hanno dato buoni risultati, al punto di far radiare alcuni medici dai relativi albi professionali.
martedì 17 agosto 2021
I politici e la Costituzione italiana
Le Iene hanno intervistato più volte parlamentari di tutti i partiti politici, compresi dei segretari di partito come Bindi, Meloni, Salvini, Turco, Casini ed altri, chiedendo loro di recitare alcuni articoli della Costituzione italiana... i primi tre soltanto.
Le risposte sono state degne di un film comico e ci sarebbe da piangere perché questo spiega come mai la Corte costituzionale ha cancellato una infinità di norme e/o parti di esse.
Questo dimostra soltanto una cosa:
Ai politicanti italici non frega nulla della Costituzione italiana e non gli interessa conoscerla o consultarla. Hanno l'indole del dittatore e ragionano così:
"noi facciamo la legge come ci piace a prescindere se legittima o meno e se la Corte costituzionale la eliminerà fra 4 o 5 anni (non impiega meno tempo la Corte costituzionale su ricorso in via incidentale) pazienza... in 4 o 5 anni abbiamo ottenuto quello che volevamo."
In sostanza una legge illegittima che resta in vigore 4 o 5 anni, spesso anche di più, può fare tanti di quei danni alla popolazione o a gran parte di essa che a poco serve cancellarla dopo così tanto tempo.
Ecco perché non la studiano e non la rispettano... non ci vuole molto a comprendere cose così lampanti.
Il risultato lo stiamo vedendo in questo particolare momento dove col pretesto di un'epidemia solo una quarantina di persone comandano (Governo).
venerdì 13 agosto 2021
Perplessità sulle manovre del Governo - Covid e Greenpass
ATTENZIONE !! Questo post è in fase di lavorazione e lo integrerò a più riprese in relazione al tempo disponibile.
Per chi, come me, studia e diffonde la Democrazia Diretta da un ventennio non è una novità e neppure una sorpresa sapere che chi governa preferisce il cittadino che una volta che ha posto una X ogni 5 anni su una scheda elettorale se ne stia buono e zitto ma per loro sfortuna non tutti sono disposti a fare così e fra questi ci sono pure persone che osservano e studiano attentamente le loro manovre che vengono ovviamente occultate dai media di regime (perché quello italiano ormai è un regime a tutti gli effetti).
Non solo la classe "rappresentativa" ha da sempre in parte ostacolato ed in parte negato i Diritti costituzionali dei cittadini sulla carta sovrani, ma da almeno 40 anni TUTTI i rappresentanti eletti stanno dando la fiducia e stanno convertendo in legge quasi tutti i decreti legge emanati dal Governo che secondo la Costituzione italiana ha un ruolo assai diverso da quello che sta assolvendo in particolar modo da circa due anni a questa parte con il pretesto dell'emergenza sanitaria, sostituendosi totalmente al legislatore.
Prima di entrare nel merito voglio evidenziare che il Governo può avere pieni poteri in materia legislativa e regolamentare rispetto al parlamento solamente quando il parlamento stesso "abbia deliberato lo stato di guerra" (cfr. art. 78 Cost.). Senza tale delibera del parlamento il Governo è organo SUBALTERNO al parlamento in materia legislativa (art. 70 e 77 Cost.).
Facciamo un riassunto della situazione normativa Covid-19 in ordine cronologico.
Trascuro la questione medico-sanitaria perché la lascio volentieri esporre dai soggetti competenti evidenziando la sola perplessità per il fatto che gli "esperti" in campo medico-sanitario che hanno voce in capitolo sono soltanto quelli scelti dal Governo e quando manca un contraddittorio, qualunque sia la questione in gioco, si dovrebbero drizzare le antenne.
Nel tentativo di contrastare l'epidemia in corso, nonostante un anno e mezzo di limitazioni, restrizioni e privazione totale della libertà anche in assenza di provvedimento giudiziario (art. 13 Cost.) ... secondo le informazioni che diffondono il Governo ed il mainstream i contagi continuano ad aumentare ed i ricoveri ospedalieri anche.
Tengo ancora a precisare che non voglio entrare nel campo medico-scientifico e quindi non esprimo nulla in merito alle cure che molti medici hanno adottato per evitare non solo i decessi ma anche i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive... cure ostacolate dal Governo.
Tratterò quindi soltanto la parte normativa poiché se siamo soggetti tutti quanti alle norme sono queste che limitano le nostre libertà e ci rendono soggetti a sanzioni.
Nel sito istituzionale del Governo sono indicati tutti i provvedimenti normativi emanati dal gennaio 2020 (tutti tranne uno)... ma andiamo per gradi.
Potete vederli elencati nella pagina web del sito del Governo che ho salvato e stampato in formato pdf. per evitare che il Governo la modifichi (come già fatto quando fino a due mesi fa affermava che per il covid-19 non esisteva vaccino).
https://drive.google.com/file/d/1itz5uXaE-tvWUP2zJDJ9apBf8TpdxdWn/view?usp=sharing
Saltiamo i precedenti provvedimenti partendo da quello che ha istituito il green-pass, che nei provvedimenti è definito "certificazione verde" a quelli successivi.
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
Art. 9 comma 10 (da cui estrapolo il solo punto di interesse - chiunque può leggere il comma per esteso in quanto ogni legge è scaricabile dal sito della Gazzetta Ufficiale)
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ..... sentito il Garante per la protezione dei dati personali ..... sono indicati .... l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni ....e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni."
Da notare che il Decreto Legge in questione fa riferimento ad un Dpcm che deve essere emanato dal Presidente del consiglio "adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali". Nel sito istituzionale del Governo, come si può notare, l'ultimo Dpcm emanato dal Premier è quello del 2 marzo, ma il Premier ha emanato un Dpcm in attuazione del DL 52/2021 in data 17 giugno 2021 (perché non compare nell'elenco dei provvedimenti adottati dal Governo nel sito del Governo stesso ?). Una svista forse ? Sarà ma è inaccettabile. Un sito istituzionale non può fare errori ... o riporti TUTTI i provvedimenti emanati o non ne riporti nessuno.
Il giorno successivo all'emanazione del Decreto Legge sopra indicato il Garante della Privacy ammonisce il Governo con provvedimento n. 156 del 23 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale osservando:
1) In via preliminare, si rileva che, in violazione dell'art. 36, par. 4, del regolamento, il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, e' stato adottato senza che il Garante sia stato consultato.
Il tempestivo e necessario coinvolgimento dell'Autorità, previsto anche «durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo», oltre a evitare il vizio procedurale, avrebbe consentito all'Autorità di indicare tempestivamente modalità e garanzie contribuendo all'introduzione di una misura necessaria al contenimento dell'emergenza epidemiologica, rispettosa della disciplina in materia di protezione dei dati personali fin dalla progettazione.
2) Come anzidetto il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento (articoli 6, par. 2 e 9) e dal codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter e 2-sexies). In via principale, l'impianto normativo non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione della certificazione verde, elemento essenziale al fine di valutare la proporzionalità della norma, richiesta dall'art. 6 del regolamento , anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, secondo cui la base giuridica che individua un obiettivo di interesse pubblico deve prevedere un trattamento di dati personali proporzionato rispetto alla finalità legittima perseguita.
OSSERVAZIONI:
Il Governo, col Decreto Legge 52/2021, sembra dare la dovuta importanza al Garante della Privacy che però non ha consultato prima di emanare il Decreto Legge. Il Presidente della repubblica firma il Decreto Legge senza battere ciglio, così pure il Ministro della Giustizia che è stata presidente uscente della Corte costituzionale (andiamo bene !!).
Il Parlamento ha pure convertito tale decreto con Legge 17 giugno 2021, n. 87.
In pratica se ne sono fottuti tutti altamente del Garante e di conseguenza del Regolamento Europeo sulla Privacy (che secondo la gerarchia delle fonti del diritto prevale sulle leggi ordinarie italiane) oltre che della Legge italiana sulla Privacy.
Continua...
venerdì 6 agosto 2021
Copiato dal web - Ristoratore contro il green-pass
Purtroppo non sono riuscito a sapere chi è questo esercente perché sarei un cliente fisso e inviterei amici e parenti ad andare nel suo ristorante e mi limito a pubblicare il suo pensiero che trovo impeccabile ed umano soprattutto.
"Quindi spiegatemi.
Secondo voi io dovrei impedire l'accesso al mio ristorante a quella parte di popolazione che, insieme a me, da mesi combatte contro questa follia dilagante solo perché ha liberamente scelto di salvaguardare la sua salute come meglio crede.
Dovrei dire a chi quest' inverno ci ha sostenuto con asporti improbabili prima, e cene al freddo e alla pioggia dopo, che ora deve stare fuori dal mio locale per lo stesso motivo per il quale ci è entrato quando l'unica cosa fatta da questo governo di delinquenti è stato chiuderci togliendoci il diritto al lavoro e alla sopravvivenza millantando ristori mai pervenuti.
Quindi spiegatemi.
Nel mio ristorante sono benvenuti i cani e io dovrei vietare l'entrata ad alcuni esseri umani marchiati da una società malata di ipocondria e psicopatica inconcepibile che manco nel medioevo. A persone che sono venute qui, quando abbiamo riaperto dopo mesi, con un sorriso, una parola di incoraggiamento, con positività e buonumore, mentre gli altri, terrorizzati da questo male terribile che sta sterminando l'umanità (...), si erano chiusi in casa come topi, lasciandoci alla nostra solitudine e alla nostra sorte senza un briciolo di empatia, in preda a una paura senza senso e senza futuro. A persone che ci hanno fatto lavorare permettendoci di pagare le spese assurde che lo stato italiano ha continuato a chiederci senza chiederci però se riusciamo a dar da mangiare ai nostri figli.
Quindi spiegatemi.
Io dovrei discriminare chi a noi ci ha pensato, a chi ci ha permesso di vedere ancora una speranza di umanità in fondo a questo buco nero che altri hanno creato semplicemente isolandosi nel proprio egocentrismo egoistico, che tanto la battaglia mica era la loro...
Quindi spiegatemi.
Preferite che vi mandi affanculo io o ci andate da soli?
Governo e falsità ideologica nel D.L. 23 luglio 2021, n. 105
Questo post potrebbe essere censurato e forse anche il blog... speriamo di no e di potere ancora godere della libertà di espressione prevista all'art. 21 della Costituzione italiana ed è dedicato a tutti coloro che si ritengono cittadini diligenti e rispettosi delle leggi.
Quello raffigurato è lo screen-shot di una pagina del sito ufficiale dell'Unione Europea riguardante un Regolamento deliberato a giugno di quest'anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea.
Prima di passare al punto che evidenzierò ritengo opportuno fare una premessa per chiarire bene quali organi e funzioni hanno alcune istituzioni dell'Unione Europea che non tutti conoscono e che è facile confondere in quanto hanno nomi simili.
Cliccando su ogni denominazione sotto elencata si avranno tutte le informazioni del caso.
1) Consiglio D'Europa
2) Consiglio Europeo
3) Consiglio dell'Unione Europea.
L'organo legislatore dell'Unione Europea è il Consiglio dell'Unione Europea e le norme che emana sono prevalenti rispetto alle norme del diritto positivo nazionale di ogni Stato parte.
Secondo la gerarchia delle fonti del diritto italiana le norme europee hanno una valenza maggiore di quelle interne e devono essere attuate mediante leggi ordinarie. Le norme nazionali quindi non devono contrastare le norme europee emanate dal Consiglio dell'Unione Europea.... esattamente come le norme nazionali non possono contrastare i principi esposti nella Costituzione italiana (legittimità costituzionale delle norme - artt. 134 e 136 Cost.).
Fatta questa premessa riporto per esteso l'art. 479 del Codice Penale italiano prima di passare al punto che intendo evidenziare:
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:
"Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476, 487, 493."
hanno approvato il Regolamento n. 953/2021 che all'art. 36 recita:
"È necessario prevenire la discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale è attualmente somministrato o consentito il vaccino COVID-19, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto la possibilità o hanno scelto di non farsi vaccinare."
Questa disposizione normativa dell'autorità competente e vincolante ha seguito le indicazioni del Consiglio d'Europa (organo che trasmette agli Stati parti dei consigli non vincolanti, poiché non ha potere legislativo, riguardanti i diritti umani) che con la risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021, ai paragrafi di seguito indicati, raccomandava agli Stati parti della UE:
"L'Assemblea sollecita quindi gli Stati membri e l'Unione Europea a:
...omissis...
7.3.1
garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo personalmente;
7.3.2
garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato..."
Riassunto:
Il Consiglio d'Europa (organo non legislativo) esortava gli Stati parti della Unione Europea a non discriminare coloro che non vogliono farsi vaccinare contro la covid-19.
Il Consiglio dell'Unione Europea (organo legislativo) ha accolto l'esortazione del Consiglio d'Europa e nel Regolamento deliberato a giugno 2021, n. 953/2021, ha riportato le stesse identiche cose esortate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 2361/2021. Regolamento che è immediatamente esecutivo in virtù del trattato di Lisbona a suo tempo sottoscritto e ratificato con legge dallo Stato italico.
Infatti l'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) recita:
(ex articolo 249 del TCE)
"Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organismi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di queste.
Le raccomandazioni ei pareri non sono vincolanti."
Siccome l'Unione europea è formata da Stati che parlano lingue diverse, gli incaricati da ogni Stato a tradurre il testo originale del regolamento deliberato (l'Unione Europea redige i testi normativi in lingua inglese e francese) presentano la loro traduzione che viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Io ho scaricato 5 testi di detto Regolamento tradotti: in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo ed in italiano.
Solo il testo tradotto in lingua italiana omette la frase evidenziata col grassetto indicata sopra... che riporto (ancora) di seguito:
"o per non voler essere vaccinato."
Gli altri testi riportano la frase completa che scrivo nelle rispettive lingue:
Inglese: or chose not to be vaccinated.
Francese: ou ne souhaitent pas le faire.
Tedesco: oder weil sie sich gegen eine
Spagnolo: o han decidido no vacunarse.
Il testo tradotto in italiano omette, lo ribadisco, la frase: hanno scelto di non farsi vaccinare."
Da notare che il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato emanato dopo l'emanazione del regolamento UE in questione, che viene anche citato nel Decreto Legge stesso (il Governo non può asserire di non aver saputo nulla di detto Regolamento UE) infatti leggiamo nel:
Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105
Art. 4 comma 3 lettera e):
Se sommiamo questo aspetto con quello evidenziato in questo mio video:
possiamo trarre le opportune ed obiettive conclusioni...
Ed ora una domanda riflessiva:
Uno Stato che sottoscrive e ratifica trattati internazionali e comunitari ed applica tali trattati quando gli fa comodo al punto di falsificarne le traduzioni merita forse rispetto e sottomissione dei cittadini ?
Datevi una risposta, cittadini diligenti, ma guardandovi allo specchio attentamente e meditando attentamente.
Di seguito i link al regolamento tradotto in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo ed in italiano:
Inglese (clicca qui)
Francese (clicca qui)
Tedesco (clicca qui)
Spagnolo (clicca qui)
Italiano (clicca qui).